Adottiamo un approccio globale in fatto di qualità, perchè consideriamo l’impianto fotovoltaico nel suo complesso, e non il singolo modulo. Siamo infatti consapevoli che, come per qualunque altro tipo di investimento, anche per gli impianti solari vale la regola che solo puntando sulla qualità globale si ha la certezza di un rendimento sicuro.

Fotovoltaico su edifici o aree vincolati: autorizzazione paesaggistica necessaria

Nelle aree o su immobili vincolati, anche per i piccoli impianti fotovoltaici integrati è necessaria l’autorizzazione paesaggistica

Il D.M. 19 maggio 2015 – che ha introdotto l’iter semplificato (c.d. modello unico) per la realizzazione, connessione e esercizio di nuovi impianti fotovoltaici per i quali sia richiesto contestualmente l’accesso al regime dello scambio sul posto – aveva escluso (art. 4, comma 3) per l’installazione dei piccoli impianti fotovoltaici con potenza inferiore ai 20 kW integrati anche in aree o su edifici vincolati, la necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica.

 

Rispondendo ai dubbi interpretativi della Regione Lombardia e della Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Alessandria, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha fornito il proprio parere.

 

Impianti fotovoltaici in zone o su immobili vincolati

Con il Parere prot. n. 7716 del 15 marzo 2016, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha chiarito come la disposizione di cui al D.M. 19 maggio 2015, art. 4, comma 3 – che esclude la necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici integrati – sia inapplicabile

 

Ricordiamo che all’art. 4, comma 3 il D.M. 19 maggio 2015 dispone che l’installazione degli impianti fotovoltaici in questione effettuata tramite la comunicazione delle attività in edilizia libera – purché su edifici non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 – non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica.
Tale disposizione pertanto – tramite l’esclusione della necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica per questo tipo di interventi – sembrerebbe introdurre delle deroghe alle ordinarie disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, il quale peraltro dispone all’art. 183, comma 6, che “Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”.

 

Il quesito

Relativamente alla corretta interpretazione da darsi – nel caso di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di impianti solari fotovoltaici – alle normative di settore per lo sviluppo dell’efficientamento degli usi finali dell’energia negli immobili ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente, sia la Regione Lombardia, sia la Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Alessandria hanno richiesto un parere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

Il Ministero risponde: il Parere dell’Ufficio Legislativo 15 marzo 2016 prot. n. 7716

Con il proprio parere il MIBACT chiarisce come il D.M. 19 maggio 2015 sia oggettivamente fonte normativa inidonea a derogare alle disposizioni del D. Lgs. n. 42/2004, e pertanto la disposizione di cui all’art. 4 comma 3 del medesimo decreto non è applicabile.
Viceversa, la disposizione da applicare alla fattispecie di cui al menzionato art. 4, comma 3, del D.M. 19 maggio 2015 è quella del D.P.R. n.139/2010 Allegato 1, n. 28 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità), relativa appunto all’installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq, fatta eccezione per gli interventi da realizzarsi nelle zone “A” di cui al D.M. n. 1444/1968 e nelle aree vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 42/2004.

 

…l’esclusione dalla semplificazione non comporta una liberalizzazione bensì il rafforzamento della tutela

La disposizione in questione, precisa la nota ministeriale, allorquando tali impianti ricadano in aree o su immobili sottoposti a vincoli ed eccedano i limiti ivi menzionati – prevede in realtà non già una “liberalizzazione”, bensì l’assoggettamento a procedura di autorizzazione paesaggistica “ordinaria” poiché l’esclusione di tali vincoli dalla semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica conduce non certo all’ esclusione di ogni forma di tutela ma al rafforzamento della stessa mediante per l’appunto l’esclusione dalla semplificazione e la previsione del regime autorizzatorio ordinario.

 

Le iniziative intraprese dal Ministero

Il MIBACT ha dunque segnalato al Ministero dello sviluppo economico “la sussistenza di profili di illegittimità del predetto decreto ministeriale, che potrebbero ingenerare, peraltro, problemi interpretativi e applicativi e connesse potenziali responsabilità in capo agli operatori privati”.
Pertanto, il Ministero chiede di apportare le necessarie correzioni, “allo scopo di porre rimedio alle criticità segnalate, oppure, in alternativa, di voler diramare indirizzi interpretativi e applicativi conformi a quanto indicato”.

 

Il gruppo di lavoro che sta elaborando uno schema di regolamento relativo all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. In tale rielaborazione si è condiviso di qualificare come “libera” l’installazione di pannelli solari, sottraendola al previo controllo autorizzativo paesaggistico, nel solo caso in cui il posizionamento degli impianti sul tetto o sul lastrico solare sia tale da non poter essere visibile dall’esterno.

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: Parere prot. n. 7716 del 15 marzo 2016

 

Articolo originale: http://bit.ly/1Ypgm1C

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