Adottiamo un approccio globale in fatto di qualità, perchè consideriamo l’impianto fotovoltaico nel suo complesso, e non il singolo modulo. Siamo infatti consapevoli che, come per qualunque altro tipo di investimento, anche per gli impianti solari vale la regola che solo puntando sulla qualità globale si ha la certezza di un rendimento sicuro.

Il D.M. 19 maggio 2015 – che ha introdotto l’iter semplificato (c.d. modello unico) per la realizzazione, connessione e esercizio di nuovi impianti fotovoltaici per i quali sia richiesto contestualmente l’accesso al regime dello scambio sul posto – aveva escluso (art. 4, comma 3) per l’installazione dei piccoli impianti fotovoltaici con potenza inferiore ai 20 kW integrati anche in aree o su edifici vincolati, la necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica.

 

Rispondendo ai dubbi interpretativi della Regione Lombardia e della Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Alessandria, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha fornito il proprio parere.

 

Impianti fotovoltaici in zone o su immobili vincolati

Con il Parere prot. n. 7716 del 15 marzo 2016, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha chiarito come la disposizione di cui al D.M. 19 maggio 2015, art. 4, comma 3 – che esclude la necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici integrati – sia inapplicabile

 

Ricordiamo che all’art. 4, comma 3 il D.M. 19 maggio 2015 dispone che l’installazione degli impianti fotovoltaici in questione effettuata tramite la comunicazione delle attività in edilizia libera – purché su edifici non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 – non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica.
Tale disposizione pertanto – tramite l’esclusione della necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica per questo tipo di interventi – sembrerebbe introdurre delle deroghe alle ordinarie disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, il quale peraltro dispone all’art. 183, comma 6, che “Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”.

 

Il quesito

Relativamente alla corretta interpretazione da darsi – nel caso di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di impianti solari fotovoltaici – alle normative di settore per lo sviluppo dell’efficientamento degli usi finali dell’energia negli immobili ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente, sia la Regione Lombardia, sia la Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Alessandria hanno richiesto un parere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

Il Ministero risponde: il Parere dell’Ufficio Legislativo 15 marzo 2016 prot. n. 7716

Con il proprio parere il MIBACT chiarisce come il D.M. 19 maggio 2015 sia oggettivamente fonte normativa inidonea a derogare alle disposizioni del D. Lgs. n. 42/2004, e pertanto la disposizione di cui all’art. 4 comma 3 del medesimo decreto non è applicabile.
Viceversa, la disposizione da applicare alla fattispecie di cui al menzionato art. 4, comma 3, del D.M. 19 maggio 2015 è quella del D.P.R. n.139/2010 Allegato 1, n. 28 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità), relativa appunto all’installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq, fatta eccezione per gli interventi da realizzarsi nelle zone “A” di cui al D.M. n. 1444/1968 e nelle aree vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 42/2004.

 

…l’esclusione dalla semplificazione non comporta una liberalizzazione bensì il rafforzamento della tutela

La disposizione in questione, precisa la nota ministeriale, allorquando tali impianti ricadano in aree o su immobili sottoposti a vincoli ed eccedano i limiti ivi menzionati – prevede in realtà non già una “liberalizzazione”, bensì l’assoggettamento a procedura di autorizzazione paesaggistica “ordinaria” poiché l’esclusione di tali vincoli dalla semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica conduce non certo all’ esclusione di ogni forma di tutela ma al rafforzamento della stessa mediante per l’appunto l’esclusione dalla semplificazione e la previsione del regime autorizzatorio ordinario.

 

Le iniziative intraprese dal Ministero

Il MIBACT ha dunque segnalato al Ministero dello sviluppo economico “la sussistenza di profili di illegittimità del predetto decreto ministeriale, che potrebbero ingenerare, peraltro, problemi interpretativi e applicativi e connesse potenziali responsabilità in capo agli operatori privati”.
Pertanto, il Ministero chiede di apportare le necessarie correzioni, “allo scopo di porre rimedio alle criticità segnalate, oppure, in alternativa, di voler diramare indirizzi interpretativi e applicativi conformi a quanto indicato”.

 

Il gruppo di lavoro che sta elaborando uno schema di regolamento relativo all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. In tale rielaborazione si è condiviso di qualificare come “libera” l’installazione di pannelli solari, sottraendola al previo controllo autorizzativo paesaggistico, nel solo caso in cui il posizionamento degli impianti sul tetto o sul lastrico solare sia tale da non poter essere visibile dall’esterno.

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: Parere prot. n. 7716 del 15 marzo 2016

 

Articolo originale: http://bit.ly/1Ypgm1C

Il caso era partito nel 2013, nell’ambito di un procedimento per sanare un piccolo impianto fotovoltaico installato sul tetto di un’azienda agricola piemontese. “Per negare autorizzazione servono motivazioni stringenti”.

 

Non si può bocciare un impianto che produce energia pulita con una motivazione generica su un presunto danno estetico al paesaggio.

Le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico nei primi tre mesi del 2016 sono complessivamente calate del 25% rispetto al primo trimestre del 2015 ma prosegue il trend positivo per il fotovoltaico: la potenza installata nel primo trimestre del 2016 raggiunge circa 85 MW registrando un aumento del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Analizzando anche le variazioni congiunturali rispetto all’ultimo trimestre del 2015 si osserva che resiste il fotovoltaico (+0,3%), cala l’idroelettrico (-71%) e frena bruscamente l’eolico (-93%).

 

È quanto emerge dai dati del sistema Gaudì di Terna, elaborati e diffusi da Anie Rinnovabili.

 

Il fotovoltaico

Nel FV anche il numero di unità di produzione risulta in aumento, del 6%. Per gli impianti sino a 20 kW e superiori a 500 kW non si registrano variazioni rilevanti di potenza installata, mentre per taglie tra 20 e 500 kW c’è un aumento del 126%.

Le piccole taglie (fino ai 20 kW) continuano ad attestarsi sul 62% della nuova potenza fotovoltaica installata e corrispondono al 96% degli impianti connessi. Le regioni che hanno registrato il maggior incremento in termini di potenza sono Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata e Molise.

 

L’eolico e l’idroelettrico

In netto calo, invece, la potenza dei nuovi impianti eolici installati (circa 13 MW) che nei primi tre mesi dell’anno si è ridotta del 79% rispetto al primo trimestre del 2015.

Il settore dell’eolico ha la peculiarità di presentare picchi di potenza installata perché condizionato dalle dinamiche degli impianti di grande taglia che hanno iter autorizzati più lunghi e dalle barriere originate da modifiche delle normative regionali: a marzo 2015 c’è stato un exploit della potenza installata con oltre 50 MW mensili.

Le richieste di connessione di unità di produzione di taglia inferiore ai 200 kW costituiscono il 98,6% del totale, a cui corrisponde l’86% della potenza connessa in rete. Per quanto riguarda la diffusione territoriale, il 90% della potenza connessa è localizzata nelle regioni del Sud e nelle isole: Basilicata, Campania, Sicilia, Puglia e Sardegna.

Si registra un calo inferiore all’eolico per il comparto dell’idroelettrico che vede ridursi la nuova potenza installata del 44% rispetto allo stesso periodo del 2015. Tutti gli impianti idroelettrici connessi nel primo trimestre del 2016 sono di taglia inferiore ai 3 MW. Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di potenza rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente sono Toscana, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

 

Attese e incognite normative

Nel comunicare i dati Anie Rinnovabili commenta anche il via libera della Commissione Europea sul Decreto FER non FV. “Finalmente, ma purtroppo il provvedimento non è stato ancora pubblicato in GU. Ciò sta comportando un ritardo di circa un semestre sulle tempistiche dei bandi previsti per i registri e le aste. Sicuramente il decreto consentirà la revisione del contatore degli incentivi elaborato da GSE, la cui attese di proiezione sono di miglioramento sulla parte breve della curva e peggioramento sulla parte lunga. Sarà importante comprendere gli effetti del decreto per tutti quegli investitori che stanno portando avanti progetti di impianti ad accesso diretto, assumendosi il rischio di non conoscere la data di decorrenza delle nuove tariffe incentivanti.”

 

Sul fronte del fotovoltaico, invece, commeta l’associazione “sarà importante l’interlocuzione di ANIE Rinnovabili con l’Autorità per l’Energia per la determinazione della nuova struttura trinomia degli oneri generali di sistema da applicare gli utenti non domestici. Inoltre la diffusione degli impianti di piccola taglia, come dimostrano i dati Gaudì, evidenzia l’interesse sempre maggiore dei soggetti investitori verso l’autoconsumo anche attraverso l’installazione di sistemi di accumulo.”

 

Fonte: http://www.qualenergia.it/articoli/20160505-fotovoltaico-primo-trimestre-2016-33-sul-2015

Le rinnovabili italiane continuano a crescere, ma i trend che le caratterizzano sono oramai ben lontani dagli anni d’oro del settore. Nel 2015, le fer hanno coperto una quota dei consumi finali lordi (ossia sommando assieme i consumi elettrici, termici e del settore trasporti) pari al 17,3%. Il risultato è tre punti percentuali in più di quanto ci chiede l’Europa come obiettivo al 2020, ma se si guarda il ritmo di crescita annuale si scopre che l’Italia aveva superato il target richiesto già nel 2014 (17,1%) e che nell’anno successivo ha potuto guadagnare solo 0,2 punti percentuali in più.

Nel complesso, spiega il GSE, le stime preliminari conducono a “un’ipotesi di incremento della potenza installata” tra il 2014 e il 2015 poco inferiore ai 1.000 MW (+2% circa), concentrato principalmente tra gli impianti eolici (+5%) e fotovoltaici (+2%). La produzione complessiva, invece, si sarebbe ridotta di circa 14 TWh, pari ad una contrazione del 12%.

Di chi è la “colpa”? Principalmente della componente idroelettrica: non tanto perché il 2015 sia stato un anno particolarmente negativo (secondo le stime preliminari sarebbe pari a 43.902 GWh, sufficientemente in linea con il valore medio della produzione idraulica degli ultimi 15 anni), quanto perché nel 2014 le condizioni climatiche furono estremamente favorevoli e la produzione raggiunse un livello mai toccato in anni recenti. Un leggero calo di produzione si sarebbe registrato anche per la componente eolica che sarebbe passata da 15,1 TWh del 2014 ai 14,8 TWh dello scorso anno, in barba ad una potenza lorda in crescita da 8.703 MW a 9.126 MW.

 

Leggi tutto su: http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/rinnovabili-italiane-consumi-finali-666/

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